Centro Giustizia Riparativa

Centro Giustizia Riparativa Centro Giustizia Riparativa

Il Centro di Giustizia Riparativa si colloca nell’ambito degli strumenti di tutela in favore dei soggetti coinvolti in procedimenti giudiziari sia perché autori di condotte antigiuridiche sia perché parti offese.

La mission specifica è costruire una procedura che prevenga i pericoli del disagio e limiti i danni emotivi e sociali causati dalla commissione del reato, promuova un processo di auto responsabilizzazione degli autori, riduca il tasso di recidiva ed aumenti il livello di sicurezza sociale all’interno della comunità.

Il Centro nasce col sostegno da parte delle istituzioni attraverso la sottoscrizione di protocolli di intesa con: Procura della Repubblica, Corte di Appello, Tribunale per i minorenni, Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni, Centro Giustizia Minorile per la Puglia e la Basilicata, Ufficio Interdistrettuale per l'Esecuzione Penale Esterna Puglia e Basilicata, Questura di Bari, Provveditorato Regionale Amministrazione Penitenziaria Puglia e Basilicata, Casa Circondariale di Bari, Comune di Bari Assessorato al Welfare, Ordine Assistenti Sociali, Garante regionale delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà - Puglia, Garante dei Diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza - Puglia, Camera Penale di Bari "Achille Lombardo Pijola", Università degli Studi di Bari "Aldo Moro".

La Giustizia Riparativa, in particolare nelle forme della mediazione penale, viene avviata in Puglia nel 1996 dal C.R.I.S.I. in maniera sperimentale su iniziativa del Tribunale e della Procura minorile. Gli esiti positivi di questa sperimentazione portano alla sottoscrizione nel 2001 di un Protocollo di Intesa tra Regione Puglia, l’Ente Locale ed i principali organismi giudiziari del territorio per la costituzione dell’Ufficio Pubblico di mediazione Giudiziaria Civile e Penale, tra i primi in Italia.

La Giustizia Riparativa è un modello di giustizia “relazionale” volta a promuovere la riparazione del danno causato dall’offesa, attraverso la partecipazione attiva della vittima e dell’autore del reato, in quanto guarda al reato in termini di danno alle persone. Da ciò deriva un coinvolgimento attivo della vittima, dell’autore e della stessa comunità civile nella ricerca di soluzioni atte a far fronte all’insieme di bisogni scaturiti a seguito del reato.

La Giustizia riparativa può articolarsi operativamente in una pluralità di programmi, ma i suoi principali strumenti sono da considerarsi i seguenti:

1. Mediazione penale: incontro tra vittima e reo, preceduto da colloqui per l’acquisizione di un libero e consapevole consenso e di accompagnamento all’incontro congiunto. Esiste anche una forma di mediazione detta “indiretta”, che non sfocia nell’incontro congiunto tra le parti, ma si realizza attraverso colloqui individuali e paralleli con i mediatori, permettendo un dialogo indiretto tra le parti al fine di giungere ugualmente alla composizione del conflitto.

2. Mediazione penale con vittima aspecifica: ipotesi in cui l’incontro congiunto di mediazione avviene con un’altra vittima dello stesso tipo di reato.

3. Scuse formali (Apology): comunicazione che il reo pone in essere in via diretta con la vittima, descrivendo il proprio comportamento e dichiarando la propria responsabilità.

4. Realizzazione di un’attività a favore della comunità di appartenenza (Community Service).

5. Svolgimento di un’attività lavorativa del reo in favore delle vittime danneggiate dal reato (Personal service to Victims).

6. Partecipazione a programmi educativi con lo scopo di far acquisire al reo la piena consapevolezza di tutte le conseguenze dannose derivate dall’azione criminosa commessa (Victim EmpathY Groups).

I destinatari dei servizi di Giustizia Riparativa sono sia gli autori di reato inviati dall’autorità giudiziaria, sia le vittime che intendano usufruire dei predetti Servizi.

In particolare, tutti i soggetti autori di reato secondo le seguenti specificazioni normative:

  • il D.P.R. 448/88 nella disposizione dell’art. 28 il quale prevede che “il giudice può impartire prescrizioni dirette a riparare le conseguenze del reato e a promuovere la conciliazione del minore con la persona offesa dal reato”;
  • l’art.27 del dlg.272/89 ai sensi del quale il progetto di messa alla prova deve contenere anche “modalità di attuazione eventualmente dirette a riparare le conseguenza del reato e a promuovere la conciliazione del minorenne con la parte offesa”;
  • l’art. 32, II c., del D.P.R. 448/88 che, nell’ambito dell’applicazione delle sanzioni sostitutive, prevede la possibilità di mediare, conciliare e riparare il danno;
  • l’art. 47, VI comma, ex L.354/75 in tema di misure alternative alla detenzione;
  • l’art. 9 del D.P.R. 448/88 il quale parla di criteri di valutazione della personalità del minorenne considerando implicitamente la possibilità di annoverarvi la disponibilità del minore a fare qualcosa in favore della vittima;
  • l’art.555 c.p.p. il quale attribuisce al giudice il compito di verificare la disponibilità del querelante a rimettere la querela e del querelato ad accettarla, ovviamente per i soli reati perseguibili a querela di parte;
  • il D.P.R. 30 giugno 2000 n.230: Regolamento recante norme sull’ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà – art.27;
  • il D.Lgs. 28 agosto 2000 n.274: Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell’art.14 della legge 24 novembre 1999, n.468 – in particolare artt. 29 e 35;
  • il Decreto Legge 1 luglio 2013 n. 78: Disposizioni urgenti in materia di esecuzione della pena.
  • Legge n. 67 del 28 aprile 2014 capo 2 sospensione del procedimento connessa alla prova.

Contatti

Tel.: 366.4590197
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